IL GIUDICE DI PACE DI ROMA 
                          I Sezione civile 
 
    Nella persona della dott.ssa Teresa Palladino, ha pronunciato  la
seguente ordinanza nella causa  civile  iscritta  al  R.G.  N  33.108
affari contenziosi civili anno 2018, promossa da De Santis Luca, nato
ad Avezzano (AQ) il 3 gennaio 1971, rappresentato e difeso  dall'avv.
Vito Alberto Calabrese ed elett.te domiciliato presso il  suo  studio
in Roma alla via Monte Zebio n. 19, opponente; 
    contro Roma Capitale n.p. del Sindaco p.t.  elett.te  domiciliato
in Roma alla piazza del Campidoglio n. 1, opposto; 
    avente ad oggetto: opposizione all'accertamento di violazione  al
C.d.S. n. 13180363187 dell'8 marzo 2018, ore 15.44  contestata  dalla
Polizia municipale  capitolina  consistente  nell'attraversamento  di
impianto semaforico indicante luce impedita da parte del veicolo  del
ricorrente accertata con apparecchiatura Vista-Red. 
    Si premette. 
    In data 24 maggio 2018 e' stato depositato il ricorso ex art.  7,
decreto  legislativo  n.  150/2011   soprarichiamato   pervenuto   al
giudicante  a  seguito  del  deposito   dell'estratto   del   verbale
dell'adunanza del 31 maggio  2018  del  Consiglio  dell'ordine  degli
avvocati di Roma che ha deliberato di ammettere il ricorrente in  via
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 126,
decreto-legge n. 113/2002. 
    L'intestato giudice si rivolge all'Ecc.ma Corte costituzionale in
quanto dubita della conformita' dell'art. 74, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 115/2002 al dettato costituzionale per
violazione dell'art. 3, primo comma Cost. che tutela la pari dignita'
e l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge nella parte in cui
non prevede che  nell'ipotesi  in  cui  il  legislatore  ha  previsto
l'autodifesa personale si debba anticipare al richiedente il gratuito
patrocinio il solo contributo unificato con cio' rendendo consapevole
il difensore nominato che la libera scelta operata dal suo  assistito
non  gli  garantisce  in  ogni  caso  il   pagamento   del   compenso
professionale; cio' in quanto coloro che superano  di  poco  i  detti
limiti reddituali sarebbero obbligati a pagare il  costo  della  loro
scelta con cio' di fatto arrivando a un reddito residuo  inferiore  e
conseguentemente sono obbligati a rinunciarvi. 
    Inoltre nell'ipotesi di fondatezza della  domanda  le  competenze
professionali del difensore determinate ex art.D.M.55/14, sono  poste
ex  lege  a  carico  della  parte  soccombente  mentre  in  caso   di
inammissibilita' o responsabilita' aggravata  accertata  in  giudizio
del richiedente ed affermata dal giudice il difensore  pagherebbe  le
conseguenze per il comportamento del suo assistito vedendo equiparata
la sua attivita' al volontariato che tale non e' l'attivita'  che  si
svolge con l'aspettativa di un compenso sia pure ridotto. 
    Infine nelle altre cause in  cui  non  vi  e'  alcuna  parte  che
usufruisce del gratuito patrocinio il giudice puo' anche disporre con
adeguata motivazione compresa la reciproca soccombenza  o  il  dubbio
nell'accoglimento la compensazione delle spese tra  le  parti  mentre
chi e' ammesso al gratuito patrocinio cosi' come strutturato non puo'
essere in alcun modo penalizzato al fine di essere disincentivato  da
azioni infondate ... 
    In particolare si richiamano gli articoli  82,  primo  comma  del
codice di procedura civile (che prevede l'autodifesa nelle  cause  di
valore contenuto) e gli articoli 6, comma 9 e 7 comma 8  del  decreto
legislativo n. 150/2011 che  la  contemplano  per  le  opposizioni  a
sanzioni amministrative. 
    Ove risultasse inammissibile e/o palesemente  infondata  altresi'
la domanda  giudiziale  dall'ammesso  in  via  provvisoria  a  questo
beneficio  e  si  revocasse  il  detto  beneficio  concesso  in   via
provvisoria si vanificherebbe  inoltre  l'aspettativa  del  difensore
nominato a ricevere il  compenso  per  l'attivita'  svolta  per  aver
confidato nei fatti esposti dal suo patrocinato. 
    Inoltre gli articoli 6 e 7 del decreto  legislativo  n.  150/2011
prevedono anche che il giudice annulli la  sanzione  nell'ipotesi  di
incertezza ed in genere  ha  facolta'  di  compensare  le  spese  ove
ritenga la sussistenza di giusti motivi ex art. 92, secondo comma del
codice di procedura civile mentre nelle cause in  cui  una  parte  e'
ammessa  al   gratuito   patrocinio   le   conseguenze   ricadrebbero
puntualmente sulla collettivita' senza la possibilita' di un  giudice
di concorrere sia pure indirettamente tramite  la  statuizione  sulle
spese di lite alla realizzazione dello scopo del codice della  strada
e di altre fonti normative di ordine pubblicistico che e'  quello  di
prevenire le condotte vietate tramite la sanzione prevista. 
    Ulteriori dubbi sussistono in questo giudicante sulla scelta  del
difensore tecnico da parte dei richiedenti il gratuito patrocinio  in
detti procedimenti per violazione dell'art. 111, secondo comma  Cost.
che  prevede  la  parita'  delle  parti   processuali   poiche'   nei
procedimenti  aventi   come   presupposto   sanzioni   amministrative
(articoli 6, comma  9  e  7,  comma  8  del  decreto  legislativo  n.
150/2011) le PPAA litisconsorti necessarie nelle controversie  aventi
ad oggetto sanzioni amministrative, a causa dell'attuale  rigore  nel
contenimento  della  spesa  pubblica  si   avvalgono   ordinariamente
dell'autodifesa con la delega a funzionari che  certamente  non  sono
equiparabili ai difensori  nominati  con  conseguente  violazione  di
detto principio di parita' delle parti processuali. 
    Tanto premesso, visto l'art. 295 del codice di procedura civile; 
    Considerato che la definizione del presente procedimento  dipende
dalla decisione della Corte costituzionale sui dubbi  sopra  espressi
e' pregiudiziale; 
    Rinvia la fissazione  della  data  di  comparizione  delle  parti
rinviandola all'esito; 
    Sospende il giudizio;